Pensioni in aumento dal 1° marzo 2023

A partire dall’inizio del mese sono rivalutati anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 2 marzo 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che a partire dal 1° marzo vengono rivalutati, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge n. 448/1998, anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS. Peraltro, la Legge di bilancio 2023, ha rivisto il meccanismo della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2023-2024. Per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo (ovvero 2.101,52 euro al mese ai valori lordi del dicembre 2022) la rivalutazione, pari al 100% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%. 

Invece, come già riportato, le pensioni superiori a quattro volte il minimo sono rivalutate a decorrere dall’inizio del mese di marzo con le modalità che seguono:

– nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 6,205%;

– nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,869%;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,431%;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,701%;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,336%.

Bonus energia: estensione della comunicazione dei crediti d’imposta

Le disposizioni del provvedimento n. 44905/2023, si applicano anche al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56785/2023).

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate  n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del D.L.n. 115/2022, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Pertanto, ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta maturati, sono approvate – con il provvedimento in commento – le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle relative istruzioni di compilazione. In relazione alle spese sostenute per l’acquisto di carburante effettuate nel terzo trimestre 2022, i soggetti esercenti attività agricola e pesca potranno quindi comunicare i crediti d’imposta maturati, attraverso l’invio delle nuove versioni del modello per le comunicazioni, entro il 16 marzo 2023. Nel suddetto modello di comunicazione è stato aggiornato in particolare il quadro “B”, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti.

Inoltre, il provvedimento in argomento fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

 

 

CCNL Bancari: proroga del contratto

Le Parti stipulanti hanno stabilito una nuova proroga fino al 30 aprile 

A seguito della riunione tenutasi il 1° marzo 2023, i sindacati e Abi hanno stabilito una nuova proroga del CCNL Bancari fino al 30 aprile 2023 e scaduto il 31 dicembre 2022. Le parti hanno concordato, altresì, che gli incontri che si svolgeranno entro il 30 aprile 2023 si dovranno considerare convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera sospensione” fino al 30 aprile 2023 dei termini al 31 dicembre 2022. Pertanto, per eventuali accordi che verranno raggiunti la data di decorrenza sarà il 1°gennaio 2023.
Tale proroga è avvenuta pochi giorni dopo il Comitato Esecutivo di First Cisl che ha avuto come argomenti principali salario e occupazione.
Secondo i sindacati, il salario dovrà necessariamente aumentare anche a seguito dell’inflazione avvenuta lo scorso anno anche con l’aiuto della contrattazione aziendale, che dovrà avere sempre maggior rilievo.
Per quanto riguarda l’occupazione, invece, sarà necessario ottenere una nuova assunzione per ogni uscita volontaria convenuta negli accordi sindacali ed anche sostituire le uscite per altre cause (quiescenza, dimissioni, ecc). 

Scuole materne Fism: firmato il nuovo contratto

Previsti incrementi dei minimi retributivi di circa 80,00 euro per i docenti, da riparametrare per gli altri livelli

Il 1° marzo 2023 è stato firmato dalle OO.SS. e dalla Fism il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale addetto ai servizi all’infanzia e alle scuole dell’infanzia non statali, scaduto da ormai 4 anni. La novità riguarda docenti, educatori, impiegati amministrativi, ausiliari, dipendenti delle circa 9mila realtà educative aderenti alla Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne. 
Per la parte economica il contratto prevede un incremento a regime di circa 80,00 euro lordi mensili ai docenti, da riparametrare sugli stipendi dei livelli del personale (impiegati, ausiliari, ecc.). Alla retribuzione tabellare si aggiunge un salario di anzianità di 15,00 euro per coloro che dalla data del 1° settembre 2023 abbiano maturato almeno 2 anni di servizio presso lo stesso ente.
Per la parte normativa, il nuovo contratto risulta aggiornato al recepimento della legislazione sul lavoro. Sono stati altresì definiti strumenti di welfare aziendale nelle scuole paritarie per l’infanzia e una maggiore flessibilità in termini di orario.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto viene prevista per Fism l’opzione di ingresso del Fondo “Espero”, ossia il Fondo di previdenza complementare già adottato nella scuola statale. 

Correzione e ricostituzione degli atti dello stato civile

Ampliati i poteri degli ufficiali dello stato civile in materia di correzione degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (Ministero dell’interno, circolare 1 marzo 2023, n. 22).

L’ufficiale dello stato civile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può procedere alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.

 

E’ una delle novità introdotte dall’art. 25 del D.Lgs. n. 149/2022 che ha integrato il regolamento dello stato civile e, nello specifico, la disciplina vigente delle correzioni degli atti dello stato civile e della ricostituzione di quelli distrutti o smarriti, intervenendo con modifiche sugli artt. 95,98 e 99 del D.P.R. n. 396/2000.

 

Pertanto, in un’ottica di semplificazione delle procedure, è consentito all’ufficiale dello stato civile di intervenire in tutti quei casi in cui, rilevata una discordanza tra le indicazioni riportate nell’atto e quelle riscontrate in altri documenti, egli disponga di sufficiente ed idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che ne giustifichi la correzione.

 

La correzione deve essere effettuata su un atto già formato, ossia completato con la firma dell’ufficiale dello stato civile, nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenute in data successiva.

 

In particolare, si specifica che la correzione non può riguardare “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”, dovendosi, invece, in tali casi, far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 95 del menzionato D.P.R. n. 396/2000.

 

Una volta riscontrata senza ombra di dubbio la discrepanza e individuato con certezza il dato corretto, l’ufficiale dello stato civile potrà procedere a effettuare la correzione mediante annotazione e a darne comunicazione al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.

 

L’ufficiale dello stato civile, ai sensi del nuovo comma 2 bis, aggiunto all’art. 98 del regolamento dello stato civile, può anche procedere alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto mentre, in assenza di siffatti presupposti, la ricostituzione degli atti permane nella competenza del tribunale.

 

Anche in questo caso, la richiesta di ricostituzione dell’atto può provenire da qualunque interessato o dal Procuratore della Repubblica e deve essere inoltrata all’ufficiale dello stato civile del comune ove si trovava l’atto andato distrutto o smarrito.

 

Sia avverso i provvedimenti di correzione che avverso quelli di ricostituzione degli atti dello stato civile è possibile proporre ricorso in opposizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso innanzi al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto immediatamente efficace

Registrazione telematica dei contratti preliminari di compravendita con modello RAP

 

Approvati i moduli aggiuntivi C1 e D1 del modello “RAP – Registrazione di atto privato”  unitamente alle relative istruzioni da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56766/2023).

 

Con il provvedimento n. 56766 del 1° marzo 2023, accompagnato dalle relative istruzioni di compilazione, l’Agenzia delle entrate ha esteso l’utilizzo della registrazione online al contratto preliminare di compravendita, arricchendo il modello RAP di due nuovi moduli aggiuntivi C1 e D1 e relative istruzioni. Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle diverse tipologie di atti.

I nuovi moduli:

  • quadro C1 “Negozio – Preliminare di vendita”, nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;
  • quadro D1 “Dati degli immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

Il modello RAP con tutti i suoi moduli è scaricabile gratuitamente dal sito dall’Agenzia e stampabile nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

La modalità di presentazione prevista è quella telematica, mediante apposita procedura web integrata resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale, utilizzabile dal 7 marzo 2023. Solo per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti la presentazione del modello RAP può essere effettuata anche in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Documenti da allegare in un unico file al modello RAP, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b):

  • copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto);
  • copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Fondo Fasdac: da marzo ulteriori moduli dedicati alla prevenzione

Introdotti 2 moduli dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (Fasdac), per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime, ha rinnovato il nuovo biennio di prevenzione a partire dal 1° gennaio 2023, confermando i 7 moduli già presenti, strutturati su due differenti livelli di approfondimento, a cui si può accedere sulla base dell’età e del sesso. 
A partire dal mese di marzo 2023 sono stati introdotti ulteriori 2 moduli dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie. Viene inoltre inserito nel modulo della prevenzione di base un ulteriore esame di laboratorio: la creatininemia.
I programmi di prevenzione sono biennali e destinati, con la sola esclusione dei familiari, a tutti i dirigenti Fasdac indipendentemente dallo stato di iscrizione e variano in base all’età e al sesso.
Al momento della fruizione dei moduli occorre rientrare nella categoria degli aventi diritto ed essere in regola con i versamenti contributivi.

Dichiarazione “Redditi 2023–PF”: online il modello

Con il provvedimento n. 555597 del 28 febbraio 2023 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023-PF”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione in via telematica dei dati, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2023 con riferimento al periodo d’imposta 2022. 

Il modello è composto dal:

  • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2023-PF” per i soggetti non residenti;
    “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR.
  • I modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

Approvata anche la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600. 

Il modello di dichiarazione è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell’Agenzia, prestando attenzione in fase di stampa alle caratteristiche tecniche indicate.

Indicazione degli importi e modalità di trasmissione dei dati:

  • gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite;
  • permane l’obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica  di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato da provvedimento;
  • i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono trasmettere la scheda ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure consegnano la stessa scheda ad un ufficio di Poste;
  • per la presentazione agli uffici postali, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746/2008, con l’obbligo da parte degli uffici postali di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.

I soggetti incaricati (art. 3, co. 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322) nel rispetto delle disposizioni per la tutela della riservatezza, inviano i dati entro i seguenti termini:

– entro il 31 luglio 2023, per le schede ricevute entro il 15 luglio 2023;
– entro il 30 novembre 2023, per le schede ricevute dal 16 luglio 2023 fino al termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone Fisiche 2023.

 

 

CIPL Edilizia Industria – Torino: proroga dei trattamenti fino al 31 marzo 

Al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto le Parti sociali hanno concordato la proroga dei trattamenti e delle prestazioni 

Ance Torino e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Torino, Fillea-Cgil Torino, al fine di favorire la conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto, hanno concordato di mantenere tutti gli istituti regolati dal precedente contratto del 20 aprile 2021 fino al 31 marzo 2023, ossia:
– carenza malattia;
– indennità mensa e trasporto;
– diaria trasferta operai;
– premialità retroattiva alle imprese che hanno applicato regolarmente l’istituto EVR 2022, nella misura dello 0,85% del contributo O.M.
Le Parti sociali hanno altresì autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e assistenza della provincia di Torino a mantenere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, tutte le prestazioni e le convenzioni fino al 31 marzo.
Allo scopo, tenuto conto dell’esaurimento della riserva APEO, la riduzione contributiva complessiva a beneficio di tutte le imprese edili in regola con i versamenti Cassa Edile che, nella compilazione mensile del MUT hanno comunicato di avere ottemperato a quanto stabilito dal CCNL e dal contratto integrativo territoriale ai fini del pagamento dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per il 2022, sarà pari allo 0,85% ed applicata, a decorrere da ottobre 2022 e fino al 31 marzo 2023 all’aliquota Oneri Mutualizzati.
In virtù della consistenza della riserva 0,45% al 30 settembre 2021 a bilancio Cassa Edile e del positivo andamento di tale gestione anche per l’esercizio 21/22, le Parti si sono impegnate inoltre a destinare parte di tale riserva a prestazioni a beneficio dei lavoratori da erogarsi entro il 31 marzo 2023. La determinazione di queste prestazioni e dell’EVR 2023 avverrà in un prossimo incontro sindacale. 

Fondo Nuove Competenze: rifinanziamento e riapertura dei termini per le istanze di ammissione

Incrementata la dotazione finanziaria del Fondo con 180 milioni di euro e differito al 27 marzo 2023 il termine ultimo per presentare le domande di ammissione (ANPAL, Decreto 24 febbraio 2023, n. 31; Comunicato 27 febbraio 2023).

Il D.L. n. 198/2022 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito in Legge n. 14/2023, ha esteso al 2023 la possibilità da parte del Fondo Nuove Competenze (Fnc) di finanziare accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi.

 

Conseguentemente, l’ANPAL ha ritenuto necessario modificare l’Avviso approvato con decreto n. 320 del 10 novembre 2022 al fine di prorogare alcuni termini e di incrementare la dotazione finanziaria a sostegno degli interventi. 

 

Infatti sono state rilevate economie a valere sui precedenti stanziamenti del Fondo Nuove Competenze per 180 milioni di euro derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende.

Pertanto, con il decreto del Commissario Straordinario ANPAL in commento, la dotazione finanziaria dell’Avviso è stata incrementata, appunto, di 180 milioni di euro, a valere sulle economie emerse in riferimento agli interventi finanziati dal Fondo nelle annualità precedenti a quella corrente.

 

Inoltre, al fine di dare continuità al Fondo Nuove Competenze e orientare gli operatori, si è reso opportuno posticipare sia il termine per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia quello per la presentazione delle istanze, fermi restando i termini per l’ammissibilità della spesa a valere sul FSE nel periodo 2014-20.

 

Il termine ultimo di presentazione dell’istanza di ammissione al contributo – inizialmente fissato al 28 febbraio 2023 – viene dunque prorogato al 27 marzo 2023. Il nuovo termine è stato fissato anche in considerazione delle tempistiche di realizzazione dei progetti.

 

Anche l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto non oltre la nuova data del 27 marzo 2023 (in luogo della precedente che era stata fissata al 31 dicembre 2022).