Agenzia delle entrate: le regole per il Quadro RW e IVAFE su fondi esteri

L’Agenzia delle entrate analizza gli obblighi fiscali per i residenti in Italia che detengono quote non negoziate di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, affrontando in particolare la corretta valorizzazione di queste quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’IVAFE (Agenzia delle entrate, risposta 28 luglio 2025, n. 11).

In una nuova risposta ad interpello l’Agenzia si concentra sulla corretta indicazione del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

 

Il quesito posto dall’Istante riguarda la valorizzazione di quote di OICR esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi e conformi alla direttiva 2009/65/CE. Si tratta in particolare di Fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero e soggette alla vigilanza delle autorità regolamentari del loro stato di residenza.
Le management companies raccolgono dagli investitori risorse finanziarie, che si obbligano a sottoscrivere un determinato numero di quote del Fondo con un investimento massimo concordato (cosiddetto “commitment”). Tali risorse vengono reinvestite nell’acquisto di partecipazioni in società target, prevalentemente in Europa. I proventi del Fondo, sotto forma di dividendi o capital gains, sono periodicamente distribuiti agli investitori, costituendo per questi ultimi redditi di capitale.
Le management companies rendicontano le operazioni di investimento, fornendo prospetti che includono dettagli sui versamenti, sui redditi di capitale, sui rimborsi di capitale e sul Net Asset Value (NAV) del Fondo (sia complessivo che pro-quota).
Gli investitori provvedono al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale distribuiti. Inoltre, indicano il costo di acquisto delle quote nel quadro RW del Modello REDDITI PF o nel quadro W del Modello 730, riportando il codice dello Stato in cui è istituito il Fondo. Essi provvedono anche alla liquidazione dell’IVAFE.
La questione principale, dunque, è la corretta valorizzazione delle quote per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE, in quanto tali quote non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 
L’IVAFE si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti ed i soggetti passivi sono gli stessi tenuti al monitoraggio fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia del 5 giugno 2012, prevede le disposizioni di attuazione per l’applicazione dell’IVAFE. In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività  finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. 

 

Dunque, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE, le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello REDDITI PF o il quadro W del modello 730.

Nel caso di specie, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.

Nella colonna 4 dei quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo, e non di quello in cui è stabilita la management company.

CCNL Poste: stabilito il Premio di risultato 2025-2026 per i dipendenti di Staff e Produzione

Stabiliti gli importi del premio da erogarsi con la retribuzione di giugno 2026 e 2027

Il 23 luglio scorso Postel S.p.A. e le OO.SS. Slp-Cisl, Fnc-Ugl Com.ni, Uil-Poste, Slc-Cgil, Failp Cisal-Conflsal Com.ni hanno siglato un verbale di accordo che stabilisce gli importi del premio di risultato per i lavoratori impiegati nei reparti di Staff e Produzione, previsti negli accordi sindacali aziendali del 4 aprile 2013, per il biennio 2025/2026.

 

Il premio rappresenta un contributo ai lavoratori per l’incremento della produttività e della redditività connessi al miglioramento e all’implementazione dei processi e delle azioni di riorganizzazione aziendale. Viene precisato, inoltre, che l’erogazione del premio è legata al raggiungimento del parametro Ebit (Earnings before interests and taxes) del gruppo Poste Italiane, come stabilito nella riunione dell’8 luglio scorso.

 

Il premio viene riconosciuto al personale con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato in forza al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. L’emolumento non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Il premio verrà aumentato di 50,00 euro se nel corso del 2025 e del 2026 il dipendente non avrà fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio.

 

Il premio viene erogato con la busta paga di giugno 2026 e 2027. La medesima decorrenza è prevista anche per il personale che cessa il proprio rapporto di lavoro per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2025 e 2026 e prima di giugno 2026 e 2027.

Premio di risultato 2025/2026 – Staff
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 1.934,00 2.054,00
A2 1.837,00 1.952,00
B 2.020,00 2.146,00
C 2.019,00 2.145,00
D 2.012,00 2.137,00
E 2.054,00 2.182,00
Premio di risultato 2025/2026 – Produzione
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 2.041,00 2.169,00
A2 1.941,00 2.062,00
B 2.135,00 2.268,00
C 2.134,00 2.267,00
D 2.126,00 2.259,00
E 2.171,00 2.307,00

La decurtazione combinata per malattia, escluse le patologie di particolare gravità e ricoveri day hospital, è pari a:
– 0 fino a 2 eventi;
– meno 12,50% fino a 3 eventi;
– meno 27,50% tra il 4° e il 5° evento;
– meno 75% tra il 6° e il 7° evento;
– meno 100% dall’8° evento.

 

Inoltre, il premio di produzione può anche essere fruito, in tutto o in parte, come welfare, vale a dire sotto forma di rimborso spese o tramite contributi aggiuntivi alla previdenza complementare o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

 

Il lavoratore che sceglierà di destinare il premio in welfare riceverà:
100,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 10% del proprio premio in welfare;
200,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 50% del proprio premio in welfare;
300,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 90% del proprio premio in welfare.
Qualora gli importi del premio fossero inferiori a 500,00 euro, i crediti sopra indicati verranno ridotti del 50%. 

 

Entro maggio 2026, le Parti di incontreranno per definire gli importi del premio per l’anno 2026. 

CCNL Gomma Industria: presentata la piattaforma di rinnovo

Avviata la campagna assembleare al fine di illustrare i contenuti della ipotesi

Il 24 luglio 2025, si è tenuta la riunione unitaria di presentazione della piattaforma per il rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2026-2028

Nel corso della riunione è stata rappresentata, dalle Segreterie Nazionali, la situazione del settore, gli aggiornamenti dei lavori della Commissione nazionale inquadramento e l’articolazione dei vari temi oggetto dell’ipotesi di piattaforma.

Difatti, vista la situazione congiunturale e lo scenario macroeconomico e sociale generale, le OO.SS. hanno messo in luce quali siano le priorità del rinnovo, ossia la capacità di tenere insieme la difesa del potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori e alcuni elementi utili alla gestione, anche sociale, delle transizioni digitale, ambientale, demografica ed energetica.

Tali obiettivi non possono prescindere dall’estensione dei diritti e delle tutele per i lavoratori di un settore complesso per tipologie di prestazione lavorativa e importante intensità dei carichi di lavoro. 

Pertanto, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec hanno dichiarato l’apertura del percorso di rinnovo del contratto e l’avvio prossimo della campagna assembleare in tutti i luoghi di lavoro al fine di illustrare i contenuti dell’ipotesi e per raccogliere ulteriori proposte che potranno essere oggetto di discussione ad inizio ottobre, prima della validazione della piattaforma e dell’elezione dell’Assemblea nazionale e della Delegazione trattante unitaria.

Lavoratori malati oncologici: conservazione del posto di lavoro e permessi

 

Pubblicata sulla G.U. del 18 luglio 2025 la legge sulla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (Legge 18 luglio 2025, n. 106).

 

Entrerà in vigore il prossimo 9 agosto la Legge n. 106/2025 contenente disposizioni in favore dei lavoratori malati oncologici o affetti da malattie invalidanti e croniche relativamente alla conservazione del posto di lavoro e al riconoscimento di permessi retribuiti per effettuare esami e cure mediche.

 

In particolare, soggetti destinatari delle norme in questione, sono i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. 

 

I lavoratori interessati possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

 

Il comma 4 dell’articolo 1 della legge prevede, inoltre, un diritto all’accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, ove la prestazione lavorativa lo consenta, una volta decorso il periodo di congedo.

 

I medesimi soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 2, hanno anche diritto di fruire – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento di un’indennità economica (determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia) e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

 

Anche in questo caso, occorre che le visite e gli esami siano prescritti da un medico di medicina generale o da un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

 

Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

 

La Legge contiene poi ulteriori disposizioni riguardanti la creazione di un fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, e la gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS.

CCNL Riscossione Tributi: definiti gi importi dell’IVC

Definita l’indennità di vacanza contrattuale dopo 3 mesi dalla presentazione della piattaforma di rinnovo presentata il 1° aprile 2025

In base all’art. 8 del CCNL di settore che prevede, con la retribuzione di luglio, il riconoscimento dell”indennità di vacanza contrattuale denominata apposito elemento di retribuzione, trascorsi tre mesi dalla presentazione della nuova piattaforma di rinnovo presentata lo scorso 1° aprile 2025,  con la retribuzione di luglio per i tutti i lavoratori di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia.

Livello Minimi % copertura IVC dopo 3 mesi IVC dopo 6 mesi
QDL4* 4.419,27 79% 20,95 34,91
QDL3* 3.743,42 79% 17,74 29,57
QDL2 3.341,67 89% 17,84 29,74
QDL1 3.143,64 89% 16,79 27,98
A3L4 2.756,89 88% 14,56 24,26
A3L3 2.564,46 88% 13,54 22,57
A3L2 2.419,92 88% 12,78 21,3
A3L1 2.294,12 88% 12,11 20,19
A2L3 2.155,20 88% 11,38 18,97
A2L2 2.072,23 88% 10,94 18,24
A2L1 2.016,26 88% 10,65 17,74
LU 1.877,35 88% 9,91 16,52

*Ai livelli QDL3 e QDL4 va aggiunta una quota ex art.4 comma 10 CCNL 2001 se prevista.

Credito d’imposta formazione giovani agricoltori: pronta la comunicazione per le spese

L’Agenzia delle entrate annuncia l’approvazione del modello di comunicazione e le relative istruzioni per beneficiare di un credito d’imposta destinato ai giovani imprenditori agricoli che hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305754).

Il credito d’imposta è un contributo volto a supportare i giovani agricoltori che hanno frequentato corsi specifici di formazione sulla gestione dell’azienda agricola. È stato introdotto dall’articolo 6 della Legge 15 marzo 2024, n. 36, e i suoi criteri di attuazione sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025.
Il contributo è pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Tale sostegno è erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023, relativi ai contributi in regime “de minimis” nei settori agricolo e generale.

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli che soddisfano i seguenti requisiti:

  • età: devono avere un’età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • inizio attività: devono aver iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021;
  • codice ATECO: devono svolgere attività individuate con un codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con “01“;
  • partita IVA attiva: il beneficiario deve essere titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione.

Le spese devono essere state sostenute nel 2024, ovvero dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono ammissibili le seguenti categorie:
– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, purché attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di formazione, fino a un importo massimo del 50% delle spese totali agevolabili (riferite alle spese di formazione);

– l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Tutte le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili. Gli estremi delle fatture elettroniche indicate nella comunicazione devono corrispondere ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto della comunicazione.

 

Il modello di comunicazione, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola“, è disponibile sul sito dell’Agenzia e deve essere inviato a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025 esclusivamente in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Per la trasmissione è necessario utilizzare esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto (con indicazione delle motivazioni). La ricevuta è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Una comunicazione scartata dal servizio telematico ma trasmessa entro il termine di scadenza (o nei quattro giorni precedenti) si considera tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Una comunicazione inviata dopo il termine di presentazione (24 settembre 2025) viene scartata in fase di accoglienza.
Nello stesso periodo di invio (25 agosto – 24 settembre 2025) è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima valida prevale) o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Il credito può essere utilizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
L’utilizzo decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento che rende nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo fruibile del credito, nel rispetto del limite di spesa previsto. Inoltre, il credito non è utilizzabile prima del rilascio di una seconda ricevuta che comunica il riconoscimento del credito e, in ogni caso, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
Se l’importo del credito utilizzato in compensazione supera l’ammontare utilizzabile, il modello F24 sarà scartato.

Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti o qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o le dichiarazioni rese risultino false.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: sottoscritta la stesura definitiva

Nei primi mesi del 2026 riprenderà la discussione tra le OO.SS. per la definizione della nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo 2027-2030

Il 22 luglio 2025 è stato sottoscritto dai sindacati e dalle associazioni datoriali il testo per la stampa del CCNL dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane. Un contratto che riguarda oltre 500 mila lavoratrici e lavoratori occupati in 122 mila imprese del settore metalmeccanico, dell’installazione di impianti, delle aziende del settore orafo e odontotecnico e del restauro dei beni culturali. 

Nel mese di ottobre il testo stampato del contratto sarà disponibile nelle sedi sindacali sia per i lavoratori sia per consulenti e imprese. La stesura definitiva conclude un importante lavoro di adeguamento e riordino delle parti speciali del contratto, iniziata nel corso del precedente rinnovo, che semplifica e accorpa nella parte comune decine di articoli del vecchio ccnl, semplificandone la consultazione per i lavoratori e le imprese.

In generale il contratto ha vigenza per il periodo 2023-2026 e prevede aumenti economici di 216,00 euro al 4° livello, di cui 171,00 euro già riconosciuti e 45,00 euro da erogare in ulteriori 2 tranches entro novembre 2026. Previsti inoltre miglioramenti della parte normativa, in particolare sul riconoscimento degli scatti di anzianità di 10,00 euro mensili ai lavoratori apprendisti e l’aumento a 16 ore della formazione permanente delle lavoratrici e dei lavoratori.

A partire dai primi mesi del 2026 riprenderà la discussione tra le OO.SS. per la definizione della nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo 2027-2030.

Bonus nuovi nati: ampliato il termine per la presentazione delle domande

Si potrà inviare la richiesta entro 120 giorni dalla data dell’evento (INPS, messaggio 24 luglio 2025, n. 2345).

Dopo la circolare n. 76/2025, INPS è tornato sul tema del cosiddetto Bonus nuovi nati comunicando che il termine per la presentazione delle domande, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

Con la citata circolare erano state fornite indicazioni relative all’importo una tantum di 1.000 euro previsto dall’articolo 1, commi da 206 a 208 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ed erano stati illustrati i requisiti di accesso al contributo e le istruzioni per la presentazione delle relative domande. In particolare, il termine per la presentazione delle domande era indicato al paragrafo 3 della citata circolare n. 76/2025.

Ora l’Istituto informa che per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni (22 settembre 2025) dalla data di pubblicazione del messaggio in commento.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: siglato il rinnovo

Previsto un aumento pari a 100,00 euro per il biennio 2025-2026

Lo scorso 24 luglio è stata sottoscritta da Unionmeccanica e dalle associaizoni sindacali un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2025-2026 dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, scaduto lo scorso dicembre.

L’accordo prevede un aumento complessivo, per il V livello, pari a 100,00 euro e comprensivi dell’importo di 27,90 euro già erogati agiugno 2025, con le seguenti decorrenze:

22,10 euro da settembre 2025;
50,00 euro da giugno 2026.

L’aumento concordato, per gli anni 2025-2026, è superiore all’Ipca:

– nel 2025 2,33% a fronte di un Ipca dell’1,30%;
– nel 2026 2,23%  a fronte di un Ipca del 2,0%.

A settembre, con la ripresa del confronto sulla piattaforma per la parte normativa, verrà votata dai lavoratori anche l’ipotesi di accordo.

Comunicazioni preventive sulle anomalie ISA e regolarizzazione spontanea

L’Agenzia delle entrate stabilisce le procedure per la promozione dell’adempimento spontaneo per lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni a seguito di anomalie riscontrate nei dati comunicati ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305720).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti agli ISA (ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 50/2017):

  • comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023;
  • eventuali risposte inviate dal contribuente, anche tramite intermediario, relative alle comunicazioni menzionate, utilizzando una procedura informatica specifica.

I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni tramite il proprio “Cassetto fiscale“, nella sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia“, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia. L’accesso avviene con credenziali SPID, CIE, CNS o, se rilasciate, Entratel/Fisconline.

 

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere al “Cassetto fiscale” dei soggetti da cui hanno ricevuto la relativa delega.
Le comunicazioni sulle anomalie saranno anche trasmesse dalle Entrate, via Entratel, all’intermediario, a condizione che il contribuente abbia scelto questa opzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 e che l’intermediario abbia accettato di riceverle.
Nell’area riservata del sito, l’utente visualizzerà un avviso personalizzato.

 

Se l’indirizzo email è stato registrato e la finalità “Stato delle richieste” autorizzata, verrà ricevuto un messaggio che avvisa dell’aggiornamento dell’area ISA/studi di settore nel “Cassetto fiscale” con le nuove comunicazioni.

 

Le anomalie specifiche non sono esplicitate nei messaggi di posta elettronica (ordinaria o PEC) ma sono reperibili esclusivamente nel “Cassetto fiscale”. 

 

I contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni in relazione alle comunicazioni di anomalia esclusivamente utilizzando lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025“, gratuito e disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Tale software permette di redigere un testo contenente elementi ritenuti utili da trasmettere all’Agenzia. Anche gli intermediari devono utilizzare questo software per fornire chiarimenti per conto dei loro clienti. Gli elementi giustificativi forniti saranno successivamente disponibili all’interno del “Cassetto fiscale”.

 

I contribuenti, in base agli elementi e informazioni resi disponibili dall’Agenzia, possono regolarizzare eventuali errori e omissioni commesse. Questo avviene secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.