Legge di bilancio 2025 e agevolazioni “Prima casa”: nuovi termini e credito d’imposta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate in merito all’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”, in particolare sul termine di due anni entro cui alienare un immobile pre-posseduto e il relativo credito d’imposta (Agenzia delle entrate, risposta 30 luglio 2025, n. 197).

Un contribuente ha acquistato una nuova “prima casa” nel novembre 2024, usufruendo dei benefici previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, e del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998. Al momento di questo nuovo acquisto, l’Istante era già proprietario di un immobile precedentemente agevolato, situato nello stesso Comune della nuova abitazione.
Inizialmente, l’Istante si era impegnato a vendere l’immobile agevolato pre-posseduto entro un anno dal secondo acquisto, in conformità con la normativa vigente allora (comma 4-bis della Nota II-bis). Tuttavia, è intervenuta una modifica legislativa (articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025) che ha esteso questo termine da un anno a due anni.
L’Istante, dunque, ha posto i seguenti quesiti all’Agenzia delle entrate:

– se la modifica normativa che estende il termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto a due anni sia applicabile anche al suo caso, dato che al 31 dicembre 2024 il termine di un anno non era ancora scaduto;

– se sia possibile fruire del credito d’imposta per il riacquisto della nuova “prima casa” anche qualora la rivendita dell’immobile pre-posseduto avvenga entro il nuovo termine di due anni;

– in caso di risposta affermativa al quesito 1 e negativa al quesito 2, quale comportamento concreto adottare, richiamando la possibilità di revocare la dichiarazione di intenti e versare l’imposta dovuta con interessi, senza sanzioni.

 

In risposta, l’Agenzia riepiloga la normativa “prima casa”, che prevede un’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro, a condizione che l’acquirente non sia titolare di altri diritti su case di abitazione già acquistate con agevolazioni. Il comma 4-bis, modificato dalla Legge di bilancio 2025, consente l’agevolazione anche a chi già possiede un immobile agevolato, a condizione che questo venga alienato entro due anni dalla data del nuovo acquisto. La Legge di bilancio 2025 ha, quindi, incrementato il termine da uno a due anni.

 

L’Agenzia, dunque, richiamando la risposta n. 127/2025, chiarisce che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Il nuovo termine di due anni per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto è applicabile anche ai casi in cui, al 31 dicembre 2024, il termine di un anno era ancora pendente.

La modifica normativa della Legge di bilancio 2025 non ha riguardato l’articolo 7 della Legge n. 448/1998, che disciplina il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”. Tale articolo prevede il credito se la nuova casa viene acquisita entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”. Sebbene l’articolo 7 preveda il credito per l’acquisto della nuova casa dopo la vendita della precedente, l’Agenzia ha già riconosciuto l’applicabilità del credito anche nella fattispecie inversa, ovvero quando il nuovo acquisto “prima casa” avviene prima della vendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta (a seguito dell’introduzione del comma 4-bis con la Legge di stabilità 2016).

Tale interpretazione si basa sulla ratio della riforma, che intende agevolare la sostituzione della “prima casa” introducendo maggiore flessibilità nei tempi di dismissione dell’immobile pre-posseduto.

 

Considerato che la recente modifica legislativa estende il termine del medesimo comma 4-bis e che la finalità è la stessa (incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa), l’Agenzia ritiene che il maggior termine di due anni per la rivendita dell’immobile pre-posseduto non pregiudichi il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto.

Il credito d’imposta è quindi concesso in via provvisoria, a condizione che l’abitazione agevolata pre-posseduta venga alienata entro il termine di due anni. In caso di mancata alienazione entro i due anni, l’acquirente decade dall’agevolazione “prima casa” fruita per il riacquisto e, di conseguenza, perderà anche il diritto al credito d’imposta.

MIMIT: Decreto su obbligo assicurativo per rischi catastrofali e impatto sugli incentivi alle imprese

In data 25 luglio 2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT il Decreto ministeriale 18 giugno 2025 recante l’adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 luglio 2025).

L’articolo 1, comma 101, della Legge di bilancio 2024 prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

 

In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 102, della stessa Legge n. 213/2023, il decreto MIMIT 18 giugno 2025 introduce il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni assegnabili nell’ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Pertanto, il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo comporta che se ne debba tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli previsti in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Le nuove disposizioni che legano l’accesso agli incentivi all’adempimento dell’obbligo assicurativo si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto:
30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
1 gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

 

L’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

 

Le disposizioni si applicano ai seguenti incentivi:

  • “Contratti di sviluppo”;

  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89”;

  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”;

  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)”;

  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”;

  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”;

  • “Mini contratti di sviluppo”;

  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”;

  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;

  • “Finanziamento di start-up”;

  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”.

Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento diretto. In caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

Inversione contabile per i servizi di logistica: approvato il modello di comunicazione dell’opzione

Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107).

Il provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 60, della Legge n. 207/2024, approva il modello di Comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della stessa Legge, il quale stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi (tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali) sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

 

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. In questi casi, l’esercizio dell’opzione in un rapporto tra subappaltante e subappaltatore è indipendente dall’esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Per ciascuno dei rapporti tra subappaltatori in cui l’opzione è esercitata, deve essere presentata un’autonoma Comunicazione. In tal caso, “committente” deve intendersi “subappaltante” e “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.

 

L’opzione, comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate, ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione.
La trasmissione telematica inizia dal 30 luglio 2025 tramite il software “ReverseChargeLogistica“.

 

Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente.
In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati di ciascun contratto.
È possibile esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedenti. Per questi nuovi contratti, la durata triennale decorre dalla data di presentazione della Comunicazione che li include.

 

Il modello di Comunicazione è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e va presentato dal committente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
Gli intermediari devono rilasciare al committente una copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia.

 

È consentito correggere i dati di una Comunicazione già trasmessa inviando una Comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.
La Comunicazione correttiva non può rettificare opzioni già esercitate e comunicate, ma serve unicamente per correggere dati errati relativi a tali opzioni.

 

L’IVA è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione.
Il versamento deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 18 dello stesso decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Agenzia delle entrate: le regole per il Quadro RW e IVAFE su fondi esteri

L’Agenzia delle entrate analizza gli obblighi fiscali per i residenti in Italia che detengono quote non negoziate di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, affrontando in particolare la corretta valorizzazione di queste quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’IVAFE (Agenzia delle entrate, risposta 28 luglio 2025, n. 11).

In una nuova risposta ad interpello l’Agenzia si concentra sulla corretta indicazione del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

 

Il quesito posto dall’Istante riguarda la valorizzazione di quote di OICR esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi e conformi alla direttiva 2009/65/CE. Si tratta in particolare di Fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero e soggette alla vigilanza delle autorità regolamentari del loro stato di residenza.
Le management companies raccolgono dagli investitori risorse finanziarie, che si obbligano a sottoscrivere un determinato numero di quote del Fondo con un investimento massimo concordato (cosiddetto “commitment”). Tali risorse vengono reinvestite nell’acquisto di partecipazioni in società target, prevalentemente in Europa. I proventi del Fondo, sotto forma di dividendi o capital gains, sono periodicamente distribuiti agli investitori, costituendo per questi ultimi redditi di capitale.
Le management companies rendicontano le operazioni di investimento, fornendo prospetti che includono dettagli sui versamenti, sui redditi di capitale, sui rimborsi di capitale e sul Net Asset Value (NAV) del Fondo (sia complessivo che pro-quota).
Gli investitori provvedono al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale distribuiti. Inoltre, indicano il costo di acquisto delle quote nel quadro RW del Modello REDDITI PF o nel quadro W del Modello 730, riportando il codice dello Stato in cui è istituito il Fondo. Essi provvedono anche alla liquidazione dell’IVAFE.
La questione principale, dunque, è la corretta valorizzazione delle quote per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE, in quanto tali quote non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 
L’IVAFE si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti ed i soggetti passivi sono gli stessi tenuti al monitoraggio fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia del 5 giugno 2012, prevede le disposizioni di attuazione per l’applicazione dell’IVAFE. In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività  finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. 

 

Dunque, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE, le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello REDDITI PF o il quadro W del modello 730.

Nel caso di specie, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.

Nella colonna 4 dei quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo, e non di quello in cui è stabilita la management company.

Credito d’imposta formazione giovani agricoltori: pronta la comunicazione per le spese

L’Agenzia delle entrate annuncia l’approvazione del modello di comunicazione e le relative istruzioni per beneficiare di un credito d’imposta destinato ai giovani imprenditori agricoli che hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305754).

Il credito d’imposta è un contributo volto a supportare i giovani agricoltori che hanno frequentato corsi specifici di formazione sulla gestione dell’azienda agricola. È stato introdotto dall’articolo 6 della Legge 15 marzo 2024, n. 36, e i suoi criteri di attuazione sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025.
Il contributo è pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Tale sostegno è erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023, relativi ai contributi in regime “de minimis” nei settori agricolo e generale.

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli che soddisfano i seguenti requisiti:

  • età: devono avere un’età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • inizio attività: devono aver iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021;
  • codice ATECO: devono svolgere attività individuate con un codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con “01“;
  • partita IVA attiva: il beneficiario deve essere titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione.

Le spese devono essere state sostenute nel 2024, ovvero dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono ammissibili le seguenti categorie:
– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, purché attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di formazione, fino a un importo massimo del 50% delle spese totali agevolabili (riferite alle spese di formazione);

– l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Tutte le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili. Gli estremi delle fatture elettroniche indicate nella comunicazione devono corrispondere ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto della comunicazione.

 

Il modello di comunicazione, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola“, è disponibile sul sito dell’Agenzia e deve essere inviato a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025 esclusivamente in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Per la trasmissione è necessario utilizzare esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto (con indicazione delle motivazioni). La ricevuta è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Una comunicazione scartata dal servizio telematico ma trasmessa entro il termine di scadenza (o nei quattro giorni precedenti) si considera tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Una comunicazione inviata dopo il termine di presentazione (24 settembre 2025) viene scartata in fase di accoglienza.
Nello stesso periodo di invio (25 agosto – 24 settembre 2025) è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima valida prevale) o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Il credito può essere utilizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
L’utilizzo decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento che rende nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo fruibile del credito, nel rispetto del limite di spesa previsto. Inoltre, il credito non è utilizzabile prima del rilascio di una seconda ricevuta che comunica il riconoscimento del credito e, in ogni caso, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
Se l’importo del credito utilizzato in compensazione supera l’ammontare utilizzabile, il modello F24 sarà scartato.

Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti o qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o le dichiarazioni rese risultino false.

Comunicazioni preventive sulle anomalie ISA e regolarizzazione spontanea

L’Agenzia delle entrate stabilisce le procedure per la promozione dell’adempimento spontaneo per lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni a seguito di anomalie riscontrate nei dati comunicati ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305720).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti agli ISA (ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 50/2017):

  • comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023;
  • eventuali risposte inviate dal contribuente, anche tramite intermediario, relative alle comunicazioni menzionate, utilizzando una procedura informatica specifica.

I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni tramite il proprio “Cassetto fiscale“, nella sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia“, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia. L’accesso avviene con credenziali SPID, CIE, CNS o, se rilasciate, Entratel/Fisconline.

 

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere al “Cassetto fiscale” dei soggetti da cui hanno ricevuto la relativa delega.
Le comunicazioni sulle anomalie saranno anche trasmesse dalle Entrate, via Entratel, all’intermediario, a condizione che il contribuente abbia scelto questa opzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 e che l’intermediario abbia accettato di riceverle.
Nell’area riservata del sito, l’utente visualizzerà un avviso personalizzato.

 

Se l’indirizzo email è stato registrato e la finalità “Stato delle richieste” autorizzata, verrà ricevuto un messaggio che avvisa dell’aggiornamento dell’area ISA/studi di settore nel “Cassetto fiscale” con le nuove comunicazioni.

 

Le anomalie specifiche non sono esplicitate nei messaggi di posta elettronica (ordinaria o PEC) ma sono reperibili esclusivamente nel “Cassetto fiscale”. 

 

I contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni in relazione alle comunicazioni di anomalia esclusivamente utilizzando lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025“, gratuito e disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Tale software permette di redigere un testo contenente elementi ritenuti utili da trasmettere all’Agenzia. Anche gli intermediari devono utilizzare questo software per fornire chiarimenti per conto dei loro clienti. Gli elementi giustificativi forniti saranno successivamente disponibili all’interno del “Cassetto fiscale”.

 

I contribuenti, in base agli elementi e informazioni resi disponibili dall’Agenzia, possono regolarizzare eventuali errori e omissioni commesse. Questo avviene secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Riforma fiscale e Terzo settore: Consiglio dei ministri approva nuove disposizioni

È stata resa nota l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legislativo che introduce importanti disposizioni relative al Terzo settore, alla crisi di impresa, allo sport e all’imposta sul valore aggiunto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 22 luglio 2025, n. 135).

Il nuovo provvedimento, approvato in esame preliminare, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro normativo in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, prevista per il 1° gennaio 2026.

 

Il Decreto interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente classificate come commerciali, che, in base all’articolo 79 del Codice del terzo settore (D.Lgsn. n. 117/2017), potrebbero essere ridefinite come non commerciali. Tale modifica potrebbe comportare la generazione di plusvalenze “figurative”, per le quali l’imposizione fiscale è sospesa e differita fino al momento della cessione del bene o del cambio di destinazione d’uso.

 

Inoltre, il provvedimento estende il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ampliando così le opportunità di accesso a benefici fiscali per un numero maggiore di enti sportivi.

 

Un ulteriore aspetto significativo riguarda le misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi. Il decreto prevede l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

 

Infine, il provvedimento include ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti burocratici.

Fringe benefit auto aziendali: chiarimenti AdE sulle novità normative e sulla disciplina transitoria

Nella risposta del 22 luglio 2025, n. 192, l’Agenzia delle entrate tratta le modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, chiarendone le regole di tassazione e illustrando la disciplina transitoria.

La società istante riferisce di assegnare auto aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti. In alcuni casi, i contratti di assegnazione vengono formalizzati prima della consegna effettiva del veicolo, basandosi sulle informazioni disponibili al momento dell’ordine.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025, che ha cambiato la disciplina di calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, l’Istante chiede chiarimenti se per la determinazione del fringe benefit debba applicarsi la normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione, anche se la consegna effettiva del veicolo avviene successivamente al 1° gennaio 2025. In particolare, l’Istante vuole confermare se la stipula del contratto entro il 31 dicembre 2024 consenta di applicare la normativa precedente, indipendentemente dalla data di consegna. Ed infine se la data di consegna del veicolo sia rilevante solo per determinare il momento di decorrenza dell’applicazione del fringe benefit, senza influenzare la normativa di riferimento.

 

L’Agenzia delle entrate, basandosi sull’articolo 51, comma 1, del TUIR, ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, inclusi i beni, servizi e opere (fringe benefit).
Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, esiste un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in deroga al generale criterio del “valore normale”.

 

L’articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025, ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, con l’obiettivo di incentivare la transizione ecologica ed energetica. La nuova norma prevede che, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit si calcola assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

L’Agenzia chiarisce che la concessione del veicolo in uso promiscuo non è un atto unilaterale ma richiede l’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia con la sottoscrizione dell’atto di assegnazione sia mediante l’assegnazione (consegna) del bene.
Pertanto, la nuova disciplina è applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

 

L’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, ha introdotto una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2025.
Questa norma prevede che resta ferma l’applicazione della disciplina precedente (vigente al 31 dicembre 2024) per:

  • veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Per questi veicoli, il regime precedente si applica fino alla naturale scadenza dei contratti;
  • veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Per l’applicazione di questa disciplina transitoria, l’Agenzia chiarisce che rileva la data di consegna del veicolo al dipendente, non solo la stipulazione del contratto. È necessario che, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche i requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto.

 

Nel caso prospettato dall’Istante, il contratto di assegnazione è stipulato il 27 dicembre 2024, ma la consegna del veicolo è prevista non prima del 1° luglio 2025.
Poiché la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025, la fattispecie non rientra nei casi contemplati dal comma 48-bis (disciplina transitoria).
Inoltre, la nuova disciplina (articolo 51, comma 4, lettera a), come modificata dalla Legge di bilancio 2025) non può trovare applicazione perché, sebbene il contratto sia stipulato nel 2024, gli altri requisiti (immatricolazione e consegna) non si verificano tutti nel 2025 (dato che l’ordine è del 2024).
Di conseguenza, per i veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025 (come nel caso dell’Istante), si applica il criterio generale di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale”, al netto dell’utilizzo aziendale.
Questo significa che, per questi casi specifici, la valutazione del benefit non segue le regole forfetarie, ma la determinazione in denaro dei valori percepiti avviene applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi, limitatamente alla parte riferibile all’uso privato del veicolo.

Guida ISA 2024: chiarimenti su ATECO 2025, quadri contabili e Concordato Preventivo Biennale

La circolare n. 11/E/2025 fornisce istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle entrate riguardo gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, con particolare attenzione alla nuova classificazione ATECO 2025 e alle sue ripercussioni sul commercio al dettaglio, nonché alle modifiche nella gestione contabile di costi e rimanenze.

Gli ISA sono strumenti soggetti a un significativo aggiornamento annuale per riflettere l’evoluzione dei diversi comparti economici. Per il 2024, tale processo ha incluso la revisione completa di 100 indici e l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, al fine di una loro più adeguata applicazione, tenendo conto anche degli effetti straordinari sul mercato economico-finanziario derivanti dalle tensioni geopolitiche.

 

Il numero di ISA è diminuito da 175 nel 2023 a 172 nel 2024 a seguito dell’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025.
La nuova tabella di classificazione delle attività economiche “ATECO 2025” (che sostituisce ATECO 2007 – Aggiornamento 2022), infatti, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2025.

 

“ATECO 2025”, in linea con la classificazione europea NACE Rev. 2.1, ha introdotto significative modifiche sia ai codici attività che alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici. La sua adozione ha determinato impatti significativi sugli ISA, portando all’aggiornamento della modulistica ISA per il 2024.

L’ISTAT ha reso disponibile una tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica.

 

La nuova classificazione, dunque, ha reso necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria degli ISA, influenzando l’ordinaria revisione biennale.
In particolare, 14 ISA del commercio al dettaglio sono stati oggetto di revisione anticipata a causa della modifica della divisione ATECO 47.

Nella nuova classificazione ATECO 2025, il “canale di vendita” non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. Questo ha portato all’eliminazione degli ISA CM03U (“Commercio al dettaglio ambulante”), CM90U (“Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici”) e DM86U (“Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”), con le relative attività incluse negli ISA del commercio al dettaglio più affini.
Anche l’ISA DG61U (“Intermediari del commercio”) è stato revisionato anticipatamente ed inoltre sono confluiti nell’ISA EG61U (“Intermediari del commercio e dei servizi”) ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.

Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le
attività economiche del commercio al dettaglio. Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo d’imposta 2024.

 

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non obbliga a presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati. Tuttavia, se il contribuente ritiene necessario comunicare una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà farlo tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) per chi è iscritto nel Registro delle imprese, oppure utilizzando i modelli specifici dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente) per gli altri soggetti.

 

Il D.M. 31 marzo 2025 ha approvato le modalità di costruzione e applicazione di 100 ISA, che rappresentano l’evoluzione ordinaria di 85 ISA già approvati e l’evoluzione anticipata di 15 ISA, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025.

 

In base a quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2025 sono stati dunque introdotti correttivi specifici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico. Sono stati inoltre individuati indici di concentrazione della domanda e dell’offerta, misure di ciclo settoriale, e aggiornamenti delle analisi territoriali. Sono state apportate modifiche a specifici ISA (EM05U e DG44U) e agli indicatori di anomalia relativi ai costi di carburante (DG68U, DG72U, DG90U).

 

Le modalità e le condizioni per il riconoscimento dei benefici premiali per i contribuenti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024 non presentano novità rispetto al regime premiale previsto per il 2023.

 

Per i modelli ISA2025 risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

 

Dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 è stata introdotta una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato (20%, più 10%  per lavoratori meritevoli di maggiore tutela). Per evitare un ingiustificato peggioramento del punteggio ISA, le maggiori deduzioni non devono essere indicate nei righi H11 e F14 campo 1.

 

Con riferimento al quadro F è stato eliminato il campo 2 del rigo F08 (“Adeguamento valore esistenze iniziali”) poiché la facoltà di adeguare il valore fiscale delle esistenze iniziali non è stata rinnovata per il 2024. Sono state introdotte nuove modalità di valutazione delle esistenze iniziali e finali relative a opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale (artt. 92 e 93 del TUIR), mirate all’allineamento tra valori fiscali e contabili. Le istruzioni specificano come ripartire correttamente gli importi tra i righi F06/F07 e F08/F09 per prevenire impatti sul calcolo del punteggio ISA.

 

La struttura del quadro H rimane in continuità con il quadro RE del modello REDDITI, ma i riferimenti nelle istruzioni sono stati aggiornati a seguito delle modifiche all’articolo 54 del TUIR. Una differenza rilevante è che le spese per beni e elementi immateriali (art. 54-sexies TUIR), indicate in RE10A nel modello REDDITI, devono essere riportate al rigo H19 del quadro H del modello ISA.

 

Le società tra professionisti che hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti prevalentemente da determinate attività, sebbene escluse dall’applicazione degli ISA, sono comunque tenute alla compilazione del modello ISA afferente la specifica attività. Questo serve ad acquisire informazioni utili per la futura elaborazione dei relativi ISA.

 

L’Agenzia delle entrate prosegue nel processo di semplificazione, mettendo a disposizione dei contribuenti dati e informazioni in suo possesso, attraverso la riduzione o eliminazione di dati già presenti in altri quadri dichiarativi e la messa a disposizione di dati utili nell’area riservata del sito istituzionale. 

 

Con riferimento agli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2024, è stata eliminata dai modelli per la comunicazione dei dati di 23 ISA10, l’informazione relativa all’“Anno di inizio attività”. Tale informazione, poiché risulta nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, è presente tra i dati che vengono forniti ai contribuenti nel set di “variabili precalcolate” rilevanti ai fini del calcolo degli ISA e può essere sempre modificata in sede di compilazione del software “IltuoISA”.

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA, ma comunque tenuti alla presentazione del modello, possono esimersi dall’acquisizione delle variabili precalcolate, limitandosi a compilare i dati presenti nel modello.

 

I contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 sono comunque tenuti agli obblighi contabili e dichiarativi ordinari e alla presentazione dei modelli ISA. Per questi contribuenti, è necessario acquisire i dati precalcolati forniti dall’Agenzia, in quanto ciò garantisce la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive e l’adeguata costruzione della metodologia del CPB per le future proposte.

Pubblicate in Gazzetta le disposizioni applicative del TCF opzionale

È disponibile sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, n. 164, il decreto 9 luglio 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riconosce ai contribuenti – privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo – la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il decreto stabilisce le modalità applicative delle disposizioni relative all’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riguarda il regime opzionale di adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale regime è pensato per i contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del medesimo decreto legislativo, desiderano comunque adottare un tale sistema.

 

I contribuenti che non soddisfano i requisiti per l’adesione al regime di adempimento collaborativo (disciplinato dagli articoli 3-7 del D.Lgs. n. 128/2015) possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la modalità prevista dall’articolo 4 del decreto: in via telematica, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, disponibile sul sito istituzionale.

 

L’esercizio dell’opzione è subordinato al possesso della seguente documentazione:

  • documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
  • strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
  • documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
  • mappa dei processi aziendali;
  • mappa dei rischi fiscali, includendo quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
  • certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’esercizio dell’opzione implica l’impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale sistema deve essere certificato da professionisti indipendenti, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.
La certificazione deve essere coerente con le linee guida stabilite.

In caso di modifiche significative al sistema che richiedano un complessivo aggiornamento, deve essere prodotta una nuova certificazione.
È, inoltre, necessario che il sistema di controllo del rischio fiscale sia predisposto e certificato con data certa, anteriormente alla comunicazione dell’opzione.

 

L’opzione produce effetti a partire dal periodo d’imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Per gli effetti delle istanze di interpello, si applicano le disposizioni previste per il regime di adempimento collaborativo.
Viene riconosciuto il beneficio sanzionatorio. Tuttavia, in caso di riscontro dell’inosservanza dei doveri di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015, il contribuente perde i benefici sanzionatori previsti per il periodo d’imposta in cui sono venuti meno i requisiti.
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile e ha una durata di due periodi d’imposta. Al termine di tale periodo, il regime si considera tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta, salvo revoca espressa. I soggetti che hanno esercitato l’opzione possono impedire il tacito rinnovo comunicando la revoca espressa all’Agenzia delle entrate prima della scadenza del termine.